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Professionisti - Attività Medico-Chirurgica

13 febbraio 2010 - Responsabilita' Civile - Professionisti - Attività Medico-Chirurgica – Consenso Informato - Obbligo Del Medico (Corte di Cassazione - Sentenza n. 2847 del 9 febbraio 2010)

Responsabilità Civile - Professionisti - Attività Medico-Chirurgica – Consenso Informato - Obbligo Del Medico - (Corte di Cassazione - Sentenza n. 2847 del 9 febbraio 2010)

Nel caso in cui il medico ometta di informare il paziente sulle caratteristiche ed i rischi dell'intervento, e questo non riesca per circostanze non dipendenti da colpa del medico, quest'ultimo potrà essere condannato a risarcire il danno patito dal paziente, consistito nel peggioramento delle sue condizioni di salute, soltanto ove il paziente stesso alleghi e dimostri che, se fosse stato informato circa i rischi dell'intervento, avrebbe verosimilmente rifiutato di sottopor visi, residuando, altrimenti, la risarcibilità del danno conseguenza, ricollegabile alla sola lesione del diritto all’autodeterminazione.

Corte di Cassazione - Sentenza n. 2847 del 9 febbraio 2010 (dal sito web della Corte di Cassazione)

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Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it