Professionisti - ingegneri e architetti – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11859 del 22/10/1999
Ingegneri impiegati dello Stato - Prestazioni realizzate in favore di enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse - Portata - Compenso - Riduzione ex art. 62 R.D. n. 2537 del 1925 - Applicabilità.
L'articolo 62 del regolamento delle professioni di ingegnere e di architetto (R.D. n. 2537 del 1925), relativo all'esercizio della libera professione da parte di tali professionisti che siano impiegati dello Stato e degli altri enti territoriali, nel prevedere il diritto al compenso di tale attività sulla base delle tariffe professionali, con una riduzione da un terzo alla metà per il caso di prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse, detta una regola di carattere generale, che trova applicazione anche per prestazioni realizzate in favore di amministrazioni diverse da quella di appartenenza e indipendentemente da quale soggetto o organo, a ciò abilitato dalla legge, abbia effettuato la liquidazione (nella specie, il professionista, dipendente di una amministrazione statale, aveva esercitato funzioni di consulente tecnico di parte per un Comune in una causa civile e quindi aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della parcella; la S.C. in applicazione dell'esposto principio ha cassato con rinvio la decisione del giudice dell'opposizione che non aveva applicato la riduzione).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11859 del 22/10/1999