Costituzione - Divieto ex art. 2 legge n. 1815 del 1939 - Ambito d'applicazione.
Il divieto di costituzione di società di capitali aventi ad oggetto l'espletamento di professioni intellettuali protette, quale l'attività di progettazione della costruzione di opere civili di competenza degli ingegneri (artt. 1 - 2 legge n. 1815 del 1939), sussiste qualora l'attività oggetto del contratto tra il committente e la società tra i detti professionisti consiste, secondo il motivato accertamento del giudice del merito, in una opera di progettazione d'ingegneria civile, interamente rientrante nella attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto e non in un'attività preparatoria ed interdisciplinare rispetto all'indicata progettazione (attività di cosiddetto "consulting engineering").
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5648 del 10/06/1994