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Professionisti - Albo professionale - In genere - Formazione dell'albo professionale degli psicologi – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1010 del 27/01/1993

Impugnazione del provvedimento del commissario straordinario nominato ai sensi della legge n. 56 del 1989 - Sentenza del Tribunale - Proposizione dell'appello - Termini - Individuazione.

Il principio secondo cui le sentenze, anche se emesse a conclusione di un procedimento camerale, sono soggette al regime d'impugnazione ordinario - con conseguente tempestività dell'appello proposto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in difetto di notifica, nel termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. - trova applicazione anche con riguardo all'individuazione del termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale in ordine all'impugnazione di provvedimento del commissario straordinario nominato ai sensi della legge 18 febbraio 1989 n. 56 per la formazione dell'albo professionale degli psicologi.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1010 del 27/01/1993