Professionisti - ingegneri e architetti – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20389 del 01/08/2018
Previdenza di ingegneri e architetti - Imponibile contributivo - Redditi da attività professionali atipiche - Inclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di previdenza di ingegneri e architetti, l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull'esercizio dell'attività. La limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova difatti fondamento nell'art. 7 della l. n. 1395 del 1923 e negli artt. 51, 52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre l'art. 21 della l. n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva incluso nell'imponibile contributivo di un ingegnere nucleare i redditi percepiti dall'attività di consulenza nel settore del "marketing" aziendale).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20389 del 01/08/2018