Professionisti - ingegneri e architetti - tariffe professionali - inderogabilità - limiti - incarichi professionali conferiti da enti pubblici - applicabilità - esclusione- fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22482 del 24/09/2018
>>> La regola dell'inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti si applica ai soli incarichi professionali privati e non opera, pertanto, in relazione agli incarichi conferiti da enti pubblici, in quanto l'art. 6 della l. n. 404 del 1977, interpretando autenticamente l'articolo unico della l. n. 340 del 1976, che sancisce l'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti, ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22482 del 24/09/2018