Previdenza - ragioniere commercialista iscritto all'albo unico istituito dal d.lgs. n. 139 del 2005 - successiva iscrizione con il titolo di dottore commercialista e rinunzia al titolo di ragioniere
Professionisti – previdenza - ragioniere commercialista iscritto all'albo unico istituito dal d.lgs. n. 139 del 2005 - successiva iscrizione con il titolo di dottore commercialista e rinunzia al titolo di ragioniere - diritto alla cancellazione dalla cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali - sussistenza – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 30275 del 22/11/2018
Ai fini della corretta identificazione della gestione previdenziale dei liberi professionisti, è necessario fare riferimento alla reale natura dell'attività svolta e all'oggettiva presenza dei requisiti costitutivi dettati dall'ordinamento, tra cui il possesso del titolo abilitativo all'esercizio della professione di volta in volta considerata; ne consegue che ha diritto alla cancellazione dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali il ragioniere commercialista che, avendo conseguito l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed essendosi iscritto con il doppio titolo all'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili istituito dal d.lgs. n. 139 del 2005, successivamente rinunci al titolo di ragioniere.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 30275 del 22/11/2018