Professionisti - ingegneri e architetti - Compensi architetti ed ingegneri - Forfetizzazione costi - Ammissibilità - Fondamento e conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 44 del 03/01/2019
In tema di compensi professionali spettanti agli architetti ed agli ingegneri, è consentito conglobare nell'onorario anche le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico in misura forfetizzata, entro i limiti previsti dall'art. 13 della l.n. 143 del 1949, senza che vi sia pertanto alcun onere per il professionista di documentare ai fini fiscali l'effettività della spesa, con la conseguenza che, in presenza di un'istanza di rimborso del contribuente fondata sull'erronea determinazione dell'imposta, per essere stati inclusi nell'imponibile anche i costi, l'onere di dimostrare l'insussistenza del diritto alla forfettizzazione degli stessi è posto a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 44 del 03/01/2019