Previdenza - Ragionieri e periti commerciali - Adozione di provvedimenti che impongono un massimale al trattamento pensionistico
Professionisti – previdenza - Ragionieri e periti commerciali - Adozione di provvedimenti che impongono un massimale al trattamento pensionistico - Anzianità già maturate - Inammissibilità - Fondamento.
Gli enti previdenziali privatizzati (quale l'Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali) non possono adottare - in funzione dell'obiettivo, di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni - provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongono un massimale allo stesso trattamento (quale, nella specie, la delibera 28 giugno 1997 del Comitato dei delegati della Cassa, approvata con decreto 31 luglio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) e, come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 136 del 07/01/2019