Giudizi disciplinari - Ricorso - Applicazione dell'art. 342 c.p.c. e del principio di cd. specificità del ricorso – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2268 del 28/01/2019
Professionisti - giudizi disciplinari - Ricorso - Applicazione dell'art. 342 c.p.c. e del principio di cd. specificità del ricorso – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2268 del 28/01/2019
Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dagli Ordini professionali, non si applica l'art. 342 c.p.c. sull'atto di appello, in ragione della natura amministrativa e non giurisdizionale che connota la fase del procedimento di competenza dei locali Consigli dell'ordine. Inoltre, in base ad una interpretazione coerente con gli artt. 24 Cost. e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, diretta ad assicurare alle parti in lite una statuizione sul merito della controversia piuttosto che una pronuncia di mero rito, non opera il principio di cd. specificità del ricorso; tali ricorsi, infatti, introducono un giudizio che non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì è esteso anche al merito, con la conseguenza che nulla impedisce al competente Consiglio nazionale di prendere in esame, nella sua interezza, la documentazione prodotta nel corso del procedimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Consiglio nazionale degli architetti che aveva dichiarato inammissibile un ricorso, proposto avverso un provvedimento che aveva inflitto la sanzione dell'avvertimento, perché privo della parte in fatto prescritta dall'art. 2 del D.M. 10 novembre 1948).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2268 del 28/01/2019