Previdenza per ingegneri e architetti – Cass. n. 2670/2021
Professionisti - ingegneri e architetti - Previdenza - Regime transitorio ex art. 25, comma 7, della l. n. 6 del 1981 - Requisiti - Pregressa iscrizione - Sufficienza - Versamento di contribuzione ridotta nella vigenza della l. n. 179 del 1958 - Irrilevanza.
In tema di previdenza per ingegneri e architetti, ai fini della conservazione del diritto alla pensione di vecchiaia con il regime più favorevole di cui all'art. 25, comma 7, della l. n. 6 del 1981, rileva il mero fatto della pregressa iscrizione alla Cassa rispetto alla data di entrata in vigore della medesima legge, anche se non attuale, non continuativa o con versamento di contribuzione ridotta ex l. n. 179 del 1958, ciò sia in base al dato testuale, significativo di un ambito della disposizione esteso a qualsiasi ipotesi di iscrizione, sia per ragioni di ordine logico¬sistematico, non risultando disposizioni contrarie, sia, infine, sotto il profilo della ragionevolezza che impone di non discriminare situazioni tra di loro equiparabili sul piano della tutelabilità.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2670 del 04/02/2021 (Rv. 660340 - 01)