Esclusione del diritto all'iscrizione alla Cassa di previdenza – Cass. n. 2671/2021
Professionisti - ingegneri e architetti - Iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza per architetti e ingegneri - Contestuale iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria - Esclusione del diritto all'iscrizione alla Cassa di previdenza - Presupposto - Svolgimento effettivo dell'attività tutelata dall'altra forma di previdenza - Necessità - Onere della prova - A carico della Cassa di previdenza - Fondamento.
L'esclusione per il professionista dalla iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, prevista dall'art. 2 della legge n. 1046 del 1971, in relazione al periodo in cui questi sia stato iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, non opera per il solo fatto dell'iscrizione ad altro ente di previdenza, essendo necessario che la Cassa, su cui incombe il relativo onere, trattandosi di fatto impeditivo e non di elemento costitutivo negativo del diritto, offra prova che il professionista abbia effettivamente svolto l'attività professionale tutelata dall'altro ente previdenziale.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 2671 del 04/02/2021 (Rv. 660341 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697