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Modalità di contestazione del "quantum" dovuto – Cass. n. 37788/2021

Professionisti - ingegneri e architetti - Prestazioni professionali - Modalità di contestazione, da parte del debitore, del "quantum" dovuto - Differenza tra conteggio preciso e dettagliato e conteggio privo di specificazioni - Onere probatorio a carico del creditore.

 

In tema di contestazione sul "quantum" preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri (vale a dire, che l'importo richiesto è quello dovuto, alla stregua della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 37788 del 01/12/2021 (Rv. 663022 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2225, Cod_Proc_Civ_art_115

 

Corte

Cassazione

37788

2021