Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali – Cass. n. 31454/2021
Professionisti – previdenza - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Modifiche "in peius" dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione - Principio del "pro rata" - Applicabilità - Riferimento temporale - Modifiche apportate dalla l. n. 296 del 2006 - Rispetto del principio da parte dell'ente di previdenza - Indefettibilità - Esclusione.
In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata"; per i trattamenti pensionistici di anzianità liquidati invece a partire dal 1° gennaio 2007, trova applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" (e non più dovendo rispettare in modo assoluto) il principio del "pro rata".
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 31454 del 03/11/2021 (Rv. 662874 - 01)