Professionisti - professioni sanitarie - medici - Attività libero professionale intramuraria - Tariffario - Determinazione unilaterale del datore - Esclusione.
In tema di attività libero professionale intramuraria, l'art. 1, comma 4, lett. c, della l. n. 120 del 2007 dispone che il tariffario, idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente ed indirettamente correlati a tale attività, venga determinato in accordo con i professionisti coinvolti. Ne consegue che, riflettendo il tariffario l'accordo con i professionisti, non è consentito alle aziende ospedaliere datrici di lavoro determinarlo in via unilaterale.
Corte Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8779 del 17/03/2022 (Rv. 664140 - 01)
Corte
Cassazione
8779
2022