Professionisti - ingegneri e architetti Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17696 del 20/06/2023 (Rv. 668270 - 01)
Tariffa ingegneri e architetti - Art. 13, comma 2, della legge 2 marzo 1949 n. 143 - Facoltà di conglobamento delle spese e compensi accessori nell'onorario a percentuale - Possibilità in tal caso di aumento fino al 60% dell'onorario a percentuale su accordo con il committente - Mancanza di accordo sul quantum dell'aumento - Determinazione del consiglio dell'ordine - Necessità di prova della misura delle spese accessorie sostenute - Esclusione - Prova dell'an - Sufficienza.
In tema di compensi professionali di ingegneri e architetti, con riferimento ai lavori da liquidarsi a percentuale, ai sensi dell'articolo 13 della l. n. 143 del 1949 e del d. m. 21 agosto 1958, sono dovuti al professionista, in aggiunta agli onorari, gli eventuali compensi e rimborsi per le prestazioni accessorie, inerenti alle spese di viaggio, di alloggio, e per il tempo passato fuori dallo studio, i quali, in accordo con il committente, possono essere conglobati negli onorari a percentuale in una misura non eccedente il 60% di questi ultimi, che, in caso di disaccordo, sarà determinata dal Consiglio dell'Ordine. Tale conglobamento non può essere inteso come un automatico aumento degli onorari a percentuale in base alla sola prestazione dell'opera professionale, ma implica l'esistenza e la prova di quei fatti o prestazioni specifiche che, giustificando i compensi accessori, ne costituiscano il presupposto, anche ai fini della determinazione del compenso devoluta al Consiglio dell'Ordine, ditalché il professionista non è tenuto a provare l'ammontare dell'esborso, dato che la liquidazione è forfettaria, ma è tenuto a provare che l'esborso vi sia effettivamente stato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17696 del 20/06/2023 (Rv. 668270 - 01)