Tariffe professionali - Inderogabilità - Limiti - Incarichi professionali conferiti da enti pubblici - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
La regola dell'inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti si applica ai soli incarichi professionali privati e non opera, pertanto, in relazione agli incarichi conferiti da enti pubblici, in quanto l'art. 6 della l. n. 404 del 1977, interpretando autenticamente l'articolo unico della l. n. 340 del 1976, che sancisce l'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti, ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 34870 del 13/12/2023 (Rv. 669679 - 02)