Contributo previdenziale dovuto all'ENPAV - Riduzione in ragione dell'età - Illegittimità - Esclusione - Fondamento.
In tema di regime previdenziale per i professionisti esercenti la professione veterinaria, l'art. 5, comma 3, del regolamento di attuazione dello statuto dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari laddove, nel testo applicabile "ratione temporis", stabiliva la riduzione dei contributi dovuti per i primi quattro anni di iscrizione a beneficio dei nuovi iscritti di età inferiore ai trentadue anni, ha natura solidaristico-previdenziale e non retributiva, sicché rispetto ad esso non trovano applicazione i principi di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro di cui al d.lgs. n. 216 del 2003.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4094 del 14/02/2024 (Rv. 670266-01)