Professioni sanitarie - Litisconsorzio necessario con il Ministero della Salute e la Procura della Repubblica presso il Tribunale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
Nei giudizi dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, sono litisconsorti necessari - ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 5 aprile 1950 - il Ministero della salute e la Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ordine professionale di riferimento, con conseguente nullità rilevabile di ufficio della decisione deliberata senza ordinare l'integrazione del contraddittorio, per violazione dell'art. 102 c.p.c. ed applicabilità dell'art. 354, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3609 del 08/02/2024 (Rv. 670300-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354