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Studio professionale associato - Legittimazione attiva rispetto ai crediti per prestazioni svolte dai singoli professionisti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11940 del 03/05/2024 (Rv. 671482-02)

Condizioni - Accordi fra gli associati - Rilevanza - Fondamento.

L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11940 del 03/05/2024 (Rv. 671482-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0036, Cod_Proc_Civ_art_075