Professioni sanitarie - medici - impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - sanzioni disciplinari - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12211 del 06/05/2024 (Rv. 670986-01)
Obbligo vaccinale - Sospensione al di fuori delle ipotesi previste - Successiva ricomprensione del lavoratore nella platea dei destinatari - Risarcimento del danno - Sussistenza limitatamente al periodo precedente - Ragioni.
In tema di obbligo vaccinale anti Covid-19, il dipendente ASL che, illegittimamente sospeso dal servizio nella vigenza del testo originario dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla n. 76 del 2021, perché non ricompreso fra i destinatari dell'obbligo, è stato successivamente incluso nella cerchia degli obbligati a seguito delle modifiche apportate alla normativa dal d.l. n. 172 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 3 del 2022, ha diritto al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni non corrispostegli, limitatamente al periodo precedente lo ius superveniens, il quale non può rendere retroattivamente legittima una sospensione che tale con era al momento della sua adozione, ma dispone, per il periodo successivo, la sopravvenuta irricevibilità della prestazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12211 del 06/05/2024 (Rv. 670986-01)