Professioni sanitarie - Elezioni del Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18651 del 08/07/2024 (Rv. 671748-01)
Controversie in ordine alla validità delle operazioni elettorali - Giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Sussistenza - Fondamento - Contrasto con l'art. 102 Cost. - Esclusione - Ragioni.
A seguito dell'estensione agli Ordini dei biologi - in forza del combinato disposto degli artt. 4, commi 1 e 12, e 9 della l. n. 3 del 2018 - della disciplina di cui al d.lgs. C.P.S. n. 233 del 1946, la giurisdizione sulle controversie relative alla validità delle operazioni elettorali per l'elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi spetta alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (integrata da biologi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.p.c.m. 14 ottobre 2021, come modificato dall'art. 2 del d.p.c.m. 28 aprile 2023), senza che ciò comporti una violazione dell'art. 102, comma 2, Cost., non essendosi determinato alcun ampliamento delle materie attribuite al giudice speciale preesistente, ma solo una ri- perimetrazione della categoria delle professioni sanitarie, frutto dell'emersione di nuove istanze di salvaguardia del bene primario della salute.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18651 del 08/07/2024 (Rv. 671748-01)