Artt. 822, secondo comma, e 824 cod. civ. - Demanio c.d. accidentale - Criteri di individuazione - Strade comunali - Presunzione di demanialità di cui all'art. 22 della legge n. 2248 del 1865, all. F) - Portata e limiti.
A norma degli artt. 822, secondo comma, e 824 cod. civ., fanno parte del c.d. demanio accidentale quei beni che, oltre ad appartenere allo Stato o alle Province o ai Comuni, presentino caratteristiche rispondenti a quelle indicate nel citato art. 822, secondo comma; ne consegue che, in riferimento alle strade comunali, la presunzione di demanialità di cui all'art. 22 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), non si riferisce ad ogni area contigua e/o comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle aree che per l'immediata accessibilità appaiono integranti della funzione viaria della rete stradale, così da costituire una pertinenza della strada stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8876 del 18/04/2011
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8876
2011