Sistema disciplinato dall'art. 54 n. 327 del 2001 e dall'attuale art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Termine di decadenza di trenta giorni - Decorrenza.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l'opposizione alla stima - nel sistema introdotto dall'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 (applicabile "ratione temporis"), nonché in quello attuale, regolato dall'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011 - decorre, per qualunque interessato e, quindi, anche per l'ente espropriante, dal momento successivo all'affissione dell'avviso di deposito della relazione redatta dalla Commissione provinciale espropri sull'Albo pretorio comunale e non già, come previsto dall'art. 51 della l. n. 2359 del 1865, dalla notifica agli interessati del decreto di esproprio contenente la determinazione della stima.
Sez. 1 - , Sentenza n. 21731 del 27/10/2016