Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - competenza e giurisdizione - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 25044 del 07/12/2016
Sconfinamento nella realizzazione dell'opera pubblica - Individuazione - Natura di comportamento di mero fatto - Domanda di risarcimento del danno conseguente - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Disciplina dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Irrilevanza – Ragioni
In tema di espropriazione, nell'ipotesi di cd. sconfinamento, che ricorre qualora la realizzazione dell’opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità, pur emessa, è riferibile ad aree diverse da quelle di fatto trasformate, sicchè l’occupazione e/o trasformazione del terreno da parte della P.A. si configura come un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), onde l’azione risarcitoria del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando l’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, introdotto dal d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, sulla cd. acquisizione sanante: tale norma, infatti, disciplina i presupposti per l'adozione del relativo provvedimento e la misura dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale conseguente alla perdita definitiva dell'immobile, risultando, quindi, ininfluente in ordine ai criteri attributivi della giurisdizione sulle domande di risarcimento da occupazione “sine titulo”.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 25044 del 07/12/2016