Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento - liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 20241 del 07/10/2016 Bis
Espropriazione parziale - Pregiudizio indennizzabile - Parte del bene rimasta nella disponibilità del proprietario - Compromissione delle possibilità di utilizzazione di tale parte del bene - Estensione dell'indennizzo.
Nel caso di espropriazione parziale, che si configura quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato, l'indennizzo riconosciuto al proprietario dall'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto la porzione espropriata, ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 20241 del 07/10/2016 Bis