Determinazione consensuale dell'indennità
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - opposizione alla stima - determinazione consensuale dell'indennità - accettazione - conseguenze - apponibilità di condizioni e termini - inammissibilità - ricevimento dell'acconto con riserva di successiva azione - irrilevanza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27303 del 26/10/2018
>>> In tema di determinazione consensuale dell'indennità di espropriazione, all'espropriato è accordata una facoltà di scelta tra l'accettazione dell'indennità offerta e la contestazione giudiziaria della stessa, ma non gli è consentito d'invocare il pagamento dell'acconto e di rifiutare o contestare l'indennizzo offerto dall'espropriante, risultando tale facoltà incompatibile con la scelta compiuta, la quale, presupponendo necessariamente l'accettazione dell'importo offerto dall'espropriante, comporta l'automatica definizione del subprocedimento avviato con la notificazione dell'offerta e preclude pertanto la formulazione di eventuali contestazioni o di espressa riserva di agire successivamente per la determinazione dell'indennità, non tollerando l'accettazione l'apposizione di termini o condizioni, intrinsecamente incompatibili non solo con la portata vincolante dell'accordo nei rapporti tra l'espropriante e l'espropriato, sia pure condizionatamente all'emissione del decreto di espropriazione, ma anche con la finalità pubblicistica della sollecita conclusione del procedimento ablatorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27303 del 26/10/2018