Occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) – indennità
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) – indennità - art. 20, comma quarto, legge n. 856 del 1971 dopo corte cost. n. 470 del 1990 - criterio di calcolo - per periodi annuali e al termine di ciascuno di essi - conseguenze - prescrizione - decorrenza dalle medesime date – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29609 del 16/11/2018
L'immediata esperibilità del giudizio per la liquidazione dell'indennità di occupazione ex art. 20, comma 4, l. n. 865 del 1971 (modificato dall'art. 14 della l. n. 10 del 1977), determinata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990, che ha eliminato la condizione di azionabilità costituita dalla previa determinazione di stima di cui agli artt. 15 e 16 della medesima legge, non produce lo spostamento della decorrenza della prescrizione alla data di pubblicazione della citata sentenza, restando fermo il "dies a quo" costituito dal termine di ciascun anno di occupazione, in applicazione del principio secondo il quale la pregressa vigenza di una norma ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale, costituisce un mero ostacolo di fatto, e non un impedimento giuridico, all'esercizio del diritto medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29609 del 16/11/2018