Comunicazione del deposito della relazione di stima
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - opposizione alla stima - comunicazione del deposito della relazione di stima - termine di trenta giorni per il pagamento dell'indennità di esproprio o il deposito presso la cassa depositi e prestiti - natura dilatoria - diversità rispetto al termine perentorio per l'opposizione di cui all'art. 54, comma 2, d.p.r. n. 327 del 2001. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 28791 del 09/11/2018
>>> In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il termine fissato dall'art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l'autorità espropriante autorizza il pagamento dell'indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio ma dilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, secondo comma, del d.P.R. citato, il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, comma 2, del d.P.R. medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 28791 del 09/11/2018