Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - competenza e giurisdizione
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - competenza e giurisdizione - Accordi ex art. 133, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 104 del 2010 - Ambito applicativo - Fondamento - Fattispecie.
In tema di riparto di giurisdizione, l'attribuzione, ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 104 del 2010, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione agli accordi riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di pubblici poteri in materia di espropriazione, riguarda solo gli accordi conclusi tra i proprietari destinatari dei poteri ablatori e la P.A. espropriante, in quanto l'elemento fondante della giurisdizione amministrativa, anche nelle ipotesi in cui viene attribuita in via esclusiva, è costituito dall'azione dell'amministrazione attraverso l'esercizio, anche indiretto, di pubblici poteri, nei confronti di coloro che a tali poteri sono assoggettati. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia riguardante il pagamento del corrispettivo dovuto dalla P.A. per l'espletamento di una consulenza finalizzata all'organizzazione di attività espropriative necessarie alla realizzazione di opere infrastrutturali).
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19369 del 18/07/2019 (Rv. 654834 - 01)