Accordo bonario sull'indennità spettante all'espropriando - Effetti - Cessione volontaria del bene e definitività della misura dell'indennizzo - Esclusione - Conseguenze.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'accordo bonario sull'indennità spettante all'espropriando non comporta "ipso facto" la cessione volontaria del bene, sicchè con l'accettazione dell'indennizzo l'entità stabilita diventa definitiva e non più contestabile in base all'art. 12, comma 2, della l. n. 865 del 1971, solo in caso di successiva adozione del decreto di esproprio, in mancanza del quale la procedura espropriativa non si perfeziona e si ha la caducazione degli accordi e degli atti compiuti nella sua pendenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6487 del 06/03/2020 (Rv. 657027 - 01)