Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento -liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 1090 del 20/01/2020 (Rv. 656620 - 01)
Giudizio di legittimazione passiva - Art. 54, comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001 - Litisconsorzio necessario - Beneficiario - Inclusione - Condizioni - Fondamento.
In materia di espropriazioni per pubblica utilità, l'art. 54, comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001 - nel testo vigente prima della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2011 -, nel disporre che la notifica dell'opposizione alla stima sia fatta "se del caso" anche al beneficiario, prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra espropriante, promotore e beneficiario dell'espropriazione. Di quest'ultimo si impone l'evocazione in giudizio ogni qualvolta si tratti di soggetto differente dai primi due, non potendosi rimettere ad un'inammissibile valutazione dell'espropriato l'interesse a citarlo, posto che ciò sarebbe in contrasto con la finalità semplificativa e deflattiva del contenzioso propria della normativa vigente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 1090 del 20/01/2020 (Rv. 656620 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE
PROCEDIMENTO
LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA'