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Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento -liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 215 del 09/01/2020 (Rv. 656516 - 01)

Determinazione del valore di mercato del fondo - Apprezzamento del giudice del merito - Specifica valutazione delle concrete caratteristiche e potenzialità dell'area - Necessità - Fattispecie.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, per la determinazione da parte del giudice di merito del valore di mercato del bene ablato, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del d.P.R. n. 327 del 2001, è necessario l'impiego del metodo di stima di volta in volta più appropriato rispetto alle concrete caratteristiche e potenzialità del medesimo bene. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva determinato il valore dell'area espropriata adiacente ad un fabbricato non oggetto di espropriazione, facendo applicazione dei criteri fissati dall'allegato C del d.P.R. n. 138 del 1998, che è disciplina tesa a determinare il valore degli immobili solo in funzione del prelievo fiscale).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 215 del 09/01/2020 (Rv. 656516 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA')

PROCEDIMENTO

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA'