Determinazione dell'indennità di espropriazione – Cass. n. 18578/2020
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') - procedimento - liquidazione dell'indennità' - determinazione (stima) - Coltivatore diretto - Indennità aggiuntiva ex art. 17 della legge n. 865 del 1971 - Beneficio della triplicazione - Effetti della sentenza n. 181 del 2011 della Corte costituzionale - Abrogazione.
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 181 del 2011, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell'art. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992 (conv. con mod. nella l. n. 359 del 1992), e comportato in via conseguenziale l’incostituzionalità dell'art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, il sistema premiale della triplicazione dell'indennità di esproprio, riconosciuto in favore del coltivatore diretto dall'art. 17, comma 1, della l. n. 865 del 1971, al pari di quello previsto dall'art. 45, comma 2, lett. c)-d), del d.P.R. n. 327 del 2001, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il nuovo assetto normativo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18578 del 07/09/2020 (Rv. 658807 - 01)