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Retrocessione parziale o totale di un bene espropriato – Cass. n. 18580/2020

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - retrocessione - Retrocessione parziale o totale di un bene espropriato - Giurisdizione del giudice ordinario - Giudicato - Qualificazione - Vincolo da giudicato - Esclusione - Questione di merito - Sussistenza - Fondamento.

In tema di retrocessione del bene espropriato, il giudice ordinario, investito del merito a seguito della riassunzione del giudizio conseguente alla declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, ferma la giurisdizione affermata dal giudice remittente, ben può riconoscere la retrocessione parziale del bene e con essa la sussistenza di un mero interesse legittimo del privato, e rigettarne la domanda sul presupposto della mancanza della dichiarazione di inservibilità atteso che la formazione di un giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario, in difetto di eccezione di parte o rilievo d'ufficio, non si estende al merito della lite e dunque non impedisce al medesimo di qualificare diversamente il rapporto e di sottoporlo alla relativa disciplina.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18580 del 07/09/2020 (Rv. 658808 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_037

CORTE 

CASSAZIONE

18580

2020