Opera di interesse pubblico - Servitù di metanodotto - Indennità di asservimento – Cass. n. 18581/2020
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - servitù' - Opera di interesse pubblico - Servitù di metanodotto - Indennità di asservimento - Determinazione in favore del proprietario del fondo gravato - Criteri - Indennizzo espropriativo - Analogia - Conseguenze - Perdita di valore della porzione residua - Considerazione - Necessità.
L'indennità di asservimento che spetta al proprietario del fondo gravato dall'imposizione di una servitù di metanodotto e che presuppone un atto legittimo della Pubblica Amministrazione con conseguente responsabilità indennitaria ex art. 44 del d.P.r. n. 327 del 2001, va calcolata in una misura percentuale dell'indennità di espropriazione essendo destinata a ristorare il pregiudizio attuale ed effettivo derivante al proprietario non espropriato dalla realizzazione dell'opera pubblica. L'accostamento in via analogica tra le due indennità comporta che la posta di cui all'art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001, che in tema di esproprio parziale impone la commisurazione dell'indennità anche alla perdita di valore della porzione residua del fondo, trova applicazione anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario che si trovi svilito nel suo valore anche quanto alla parte del fondo non attinta dal provvedimento di servitù in ragione della originaria unitarietà del bene.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18581 del 07/09/2020 (Rv. 658809 - 01)