Area ricompresa in zona destinata a verde pubblico con caratteristiche speciali da definire – Cass. n. 11360/2022
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') - procedimento - liquidazione dell'indennità' - determinazione (stima) - in genere - Area ricompresa in zona destinata a verde pubblico con caratteristiche speciali da definire - Accordo di programma mai adottato - Determinazione dell'indennità di esproprio - Criterio previsto per le aree bianche - Necessità - Fattispecie.
In materia di espropriazione, rientra tra le aree cd. bianche, prive di regolamentazione urbanistica, l'area ricompresa in una zona destinata a verde pubblico "con caratteristiche speciali", in relazione alla quale, per la definizione delle opere compatibili con il contesto e per l'entità della relativa edificabilità, sia rimandato ad uno specifico accordo di programma ex art. 34 d.P.R. n. 267 del 2000, mai adottato, con la conseguenza che indennità di esproprio ad essa riferita va determinata sulla base del criterio dell'edificabilità di fatto, tenuto conto delle misure di salvaguardia previste per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, dando applicazione al menzionato criterio, aveva escluso l'edificabilità del terreno, perché ad esso era contigua una fascia di rispetto stradale all'interno della quale era vietata ogni tipo di edificazione ad eccezione di piste ciclabili, passaggi pedonali, fermate dei mezzi pubblici o soste di emergenza finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11360 del 07/04/2022 (Rv. 664737 - 01)