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Soggetto obbligato al pagamento dell'indennità di occupazione e di esproprio – Cass. n. 17058/2022

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') - procedimento - liquidazione dell'indennità' - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Soggetto obbligato al pagamento dell'indennità di occupazione e di esproprio - Ente beneficiario dell'espropriazione - Eccezioni - Convenzione con impresa concessionaria - Mera delega al compimento degli atti della procedura ablativa in nome e per conto dell'ente - Solidarietà del concessionario - Esclusione - Conseguenze.

 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il soggetto legittimato al pagamento dell'indennità di occupazione e di esproprio va generalmente individuato nell'ente beneficiario dell'espropriazione, risultante dal decreto ablativo, salvo che dallo stesso decreto non emerga che il compito di procedere all'acquisizione delle aree e di curare le procedure espropriative, agendo in nome proprio, sia stato affidato ad altri enti, con accollo dei relativi oneri, senza che a tal fine risulti sufficiente un mero accordo interno, occorrendo, invece, una norma di legge o un provvedimento amministrativo a rilevanza esterna. Ne deriva che, ove sia stipulata una convenzione che comporti la mera delega del concessionario al compimento di atti della procedura ablativa in nome e per conto del delegante, non sussiste alcuna solidarietà passiva del delegato, restando il beneficiario l'unico soggetto obbligato al pagamento delle indennità e legittimato a resistere in caso di opposizione alla stima.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17058 del 26/05/2022 (Rv. 665088 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_081, Cod_Proc_Civ_art_100

 

Corte

Cassazione

17058

2022