Reinterpretazione alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU – Cass. n. 17017/2022
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione di terreni per finalità di edilizia residenziale, sovvenzionata e convenzionata - Art. 3 l. 458 del 1988 - Reinterpretazione alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU sull'art. 1 del Protocollo addizionale e dell'art. 42 Cost. - Necessità - Conseguenze - Non operatività del divieto di restituzione.
In tema occupazione di terreno per finalità di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e convenzionata, l'art. 3 l. 458 del 1988 (ancora applicabile alle fattispecie anteriori all'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001), nella parte in cui prevede solo il risarcimento del danno, e non la restituzione del fondo, in caso di decreto di esproprio dichiarato illegittimo o di procedimento ablativo concluso in violazione dei termini e delle forme di legge, deve essere reinterpretato alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU sull'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, oltre che dell'art. 42 Cost., sicché, a fronte della impossibilità di configurare un potere di acquisizione "indiretta", non può ritenersi ancora operante il divieto di restituzione del bene al privato che lo richieda.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17017 del 26/05/2022 (Rv. 665087 - 01)