Soggetto obbligato al pagamento dell'indennità di esproprio – Cass. n. 25294/2022
Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento - liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Soggetto obbligato al pagamento dell'indennità di esproprio - Individuazione - Ente beneficiario dell'espropriazione - Eccezione - Procedimenti "pluripartecipati" - Nozione - Accertamento - Fattispecie.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la titolarità effettiva del rapporto sostanziale - e, in particolare, l'obbligazione di pagamento dell'indennità di esproprio - spetta generalmente all'ente beneficiario dell'espropriazione risultante dal decreto ablativo, salvo che nei procedimenti "pluripartecipati", nei quali l'esercizio del potere espropriativo di acquisizione delle aree e di cura delle procedure è condiviso, in relazione a fasi e momenti diversi, tra più soggetti; conseguentemente, ai fini dell'accertamento della titolarità passiva, il giudice è tenuto ad analizzare il ruolo specifico assunto e i poteri esercitati in concreto da ciascun ente convenuto nel giudizio. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche con cui si era ritenuto che nessuno dei soggetti chiamati nel giudizio di determinazione dell'indennità di esproprio fosse titolare passivo dell'obbligazione, erroneamente assumendo tale titolarità esclusivamente in capo all'ente beneficiario della procedura, come risultante dal decreto, e omettendo di considerare che, tra i convenuti, un consorzio di bonifica aveva esercitato poteri espropriativi ed era accollatario degli oneri di pagamento delle indennità e che l'impresa incaricata dei lavori aveva curato vari adempimenti e assunto così il ruolo di promotrice dell'espropriazione).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 25294 del 24/08/2022 (Rv. 665657 - 01)