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Possibilità di edificazione su iniziativa privata – Cass. n. 24744/2022

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell’indennità - determinazione (stima) - in genere - Aree comprese nella "zona F" di cui al d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 - Edificabilità - Condizioni - Possibilità di edificazione su iniziativa privata - Previsione negli strumenti urbanistici - Necessità - Fattispecie.

 

In tema di liquidazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, affinché possano considerarsi edificabili le aree ricomprese nella "zona F" di cui al d.m. n. 1444 del 1968 (destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale), non è sufficiente che l'intervento pubblico sia realizzabile in linea astratta, anche ad iniziativa privata, essendo necessaria la specifica previsione di tale possibilità da parte dello strumento urbanistico, quale espressione di una scelta di programmazione politica finalizzata a dotare il territorio di attrezzature e servizi ritenuti realizzabili secondo tali modalità. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'espropriazione di aree destinate a "servizi sovracomunali", per le quali le norme tecniche di attuazione escludevano l'attività edificatoria ad iniziativa privata, riservandola al Comune, in maniera diretta attraverso un soggetto convenzionato).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24744 del 12/08/2022 (Rv. 665630 - 01)

 

Corte

Cassazione

24744

2022