Determinazione e corresponsione dell'indennizzo – Cass. n. 10018/2023
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') - Acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 - Determinazione e corresponsione dell'indennizzo - Attribuzione della competenza in unico grado della Corte d'appello e applicazione estensiva del termine di trenta giorni ex art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011 secondo l'interpretazione nomofilattica invalsa - Sussistenza - Configurabilità del c.d. "overrulling processuale" - Esclusione - Ragioni.
In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'indirizzo nomofilattico che afferma, per un verso, la devoluzione alla competenza della Corte d'appello in unico grado della controversia sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto per la cd. ”acquisizione sanante”, per altro verso l'applicazione in via estensiva del termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di esproprio, contemplato dall'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011 ai fini del ricorso per la determinazione della giusta indennità, non integra un cd. "overruling processuale”, connotandosi, piuttosto, alla stregua di indirizzo giurisprudenziale di legittimità ampliativo - in assenza di un precedente e stabile orientamento -, di facoltà e poteri processuali che la parte abbia mancato di esercitare per un'erronea e autolimitativa interpretazione delle norme processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10018 del 14/04/2023 (Rv. 667495 - 01)