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Contestazione della determinazione dell'indennità – Cass. n. 9871/2023

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Quantificazione dell'indennità - Rimedio - Natura di riconoscimento della giusta indennità - Esclusione - Contestazione della determinazione dell'indennità - Sussistenza - Conseguenze - Prescrizione decennale - Esclusione - Decadenza - Sussistenza.

 

In tema di acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il rimedio azionabile contro la quantificazione dell'indennità non rappresenta una generale azione di riconoscimento della giusta indennità - a fronte della mancata determinazione da parte dell'amministrazione dell'indennità o di una indennità non definitiva -, ma costituisce un'azione che, in quanto volta a contestare la determinazione dell'indennità stessa operata dalla predetta amministrazione, è assoggettata non alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., bensì al termine breve di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di acquisizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, commi 1 e 5, del citato d.P.R., e 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9871 del 13/04/2023 (Rv. 667494 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2946

 

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Cassazione

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