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Violazione delle distanze - Emanazione di provvedimento di servitù coattiva con effetto sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 9448 del 09/04/2024 (Rv. 670666-02)

Effetti sulle domande restitutorie e risarcitorie proposte dal privato - Incidenza sulla giurisdizione - Esclusione - Improcedibilità delle predette domande - Fondamento.

In tema di violazione delle distanze, l'adozione, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, da parte della Pubblica Amministrazione, di un provvedimento di servitù coattiva con effetto sanante (volta a regolarizzare l'opera realizzata in violazione delle distanze) non determina - in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis - la sottrazione della controversia alla cognizione del giudice ordinario, ma determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione alle medesime aree, in quanto il sesto comma del predetto art. 42-bis dispone che in tale ipotesi trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi precedenti, le quali prevedono, per l'ipotesi di emissione del provvedimento di acquisizione sanante delle aree oggetto di occupazione illegittima, che si determini l'acquisizione del diritto di proprietà da parte dell'amministrazione, precludendo pertanto l'esercizio dell'azione di restituzione del bene da parte del privato, ed il mutamento del titolo della pretesa risarcitoria dallo stesso azionata, che, per effetto di tale provvedimento, si converte in quella all'indennizzo previsto dal medesimo art. 42-bis.

 Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 9448 del 09/04/2024 (Rv. 670666-02)