Indennità di occupazione legittima - Corte d'appello adita in sede di impugnazione e non quale giudice funzionalmente competente in unico grado - Irrilevanza - Condizioni - Espressa domanda di indennizzo in primo grado - Conseguenze.
In tema di indennità da occupazione legittima, la Corte di appello, erroneamente adita quale giudice dell'impugnazione, anziché quale giudice competente in unico grado ex art. 20 della l. n. 865 del 1971, ove la domanda di determinazione dell'indennizzo sia stata ritualmente formulata in primo grado, deve comunque decidere nel merito, in ossequio ai principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8868 del 04/04/2024 (Rv. 671025-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354