Contratto di patrocinio - Conferimento della procura ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. - Esercizio della rappresentanza giudiziale mediante atti difensivi sottoscritti - Configurabilità del requisito della forma scritta "ad substantiam" - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2266 del 16/02/2012
In tema di forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2266 del 16/02/2012