Stipulazione in forma scritta - Necessità - Rinnovazione tacita - Ammissibilità - Esclusione - Clausola contrattuale di rinnovazione tacita del contratto stipulato in forma scritta per omesso invio della disdetta - Ammissibilità - Fattispecie in tema di affitto agrario. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18107 del 21/08/2014
In materia di contratti conclusi dalla P.A. (nella specie, affitto agrario), la necessità della stipulazione in forma scritta, a pena di nullità, se esclude la possibilità di ipotizzare una rinnovazione tacita per "facta concludentia", posto che si perverrebbe in tal modo ad eludere tale indispensabile requisito, non preclude la rinnovazione per omesso invio della disdetta, ove la stessa sia prevista in apposita clausola dell'originario contratto concluso in forma scritta.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18107 del 21/08/2014