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entro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

2 Gennaio 2010 - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, - Cnipa - DigitPA Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, - Cnipa - DigitPA - Decreto Legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 "Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (09G0189)" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2009, n. 290

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, - Cnipa - DigitPA - Decreto Legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 "Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (09G0189)" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2009, n. 290

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonche' in materia di processo civile, ed in particolare, l'articolo
24 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino, tra l'altro, del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al
Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante
regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi
e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati
personali ed, in particolare, l'articolo 176;


Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la
ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e
tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, che ha inserito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione tra gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165;
Visto il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), e successive
modificazioni;

Visto l'articolo 17, commi da 20 a 22, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga
di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, recante il nuovo
regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio
2009;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28
novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per
l'attuazione del programma di Governo;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente decreto provvede al riordino della disciplina del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione (CNIPA), ai sensi dell'articolo 24, della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Art. 2 Natura e finalità dell'Ente

1. Ai sensi dell'articolo 1, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di
seguito denominato: «CNIPA» assume la denominazione: «DigitPA».
2. DigitPA e' un ente pubblico non economico, con sede in Roma e competenza nel settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione;
esso opera secondo le direttive, per l'attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa,
contabile, finanziaria e patrimoniale.
3. DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire
alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'amministrazione digitale.

Art. 3 Funzioni

1. Al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 2, DigitPA opera, nell'ambito delle direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella
pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 22, comma 1, sulla base di un Piano triennale
per la programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente, nel quale sono
determinate le metodologie per il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie
necessarie al fine. Il Piano triennale e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti funzioni:
a) funzioni di consulenza e proposta. L'Ente fornisce assistenza tecnica, anche nella elaborazione
di studi e schemi di atti normativi, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui
delegato in materia di amministrazione digitale; in coerenza con le indicazioni della Conferenza
unificata, fornisce collaborazioni tecniche e consulenza tecnica alle regioni e agli enti locali in
materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione, anche per l'utilizzo delle relative risorse
finanziarie pubbliche; propone, ai fini della pianificazione triennale dell'ICT, iniziative finalizzate
alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT; svolge, anche sulla base di apposite
convenzioni, attività di supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche ed
organismi di diritto pubblico, anche prevedendo il ristoro dei costi sostenuti;

b) funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonche' di vigilanza e controllo
sul rispetto di norme. L'Ente fissa regole tecniche, standard e guide tecniche, anche attraverso atti
amministrativi generali; rende pareri su atti normativi nei casi previsti dall'ordinamento; opera come
autorità di certificazione della firma digitale ed e' preposto alla tenuta di elenchi e registri nei casi
previsti dall'ordinamento; contribuisce all'attuazione di iniziative volte all'attività di
informatizzazione della normativa statale vigente;

c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento. L'Ente formula pareri alle
amministrazioni sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e
dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche ai sensi del
comma 3, e monitora l'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti; svolge attività di
monitoraggio dell'attuazione dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni; coordina, ove
richiesto, le attività delle singole amministrazioni e ne verifica i risultati sotto il profilo
dell'efficienza, efficacia e qualità dei sistemi informativi; effettua valutazioni, preventive e
successive, sull'impatto di iniziative innovative nel settore dell'ICT;

d) funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione.
DigitPA propone progetti in tema di amministrazione digitale; realizza e gestisce, direttamente o
avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di amministrazione digitale ad esso
assegnati; effettua, anche in partenariato, attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in
materia di ICT, relazionando al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato; svolge
i compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento in materia di reti telematiche delle pubbliche
amministrazioni, di Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica
Amministrazione (RIPA); svolge, secondo le modalità previste dall'ordinamento, compiti tecnicooperativi in materia di formazione informatica del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati
dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai
sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il
valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a
euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere dell'Ente e' reso
entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Copia dei
pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture e' trasmessa da DigitPA a detta Autorità.
4. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22, l'Ente svolge ogni altra funzione prevista da leggi
e regolamenti già attribuita al CNIPA, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato.

Capo II  Organi e Direttore Generale

Art. 4 Organi

1. Sono organi di DigitPA:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo;
c) il Collegio dei revisori.

Art. 5 Il Presidente

1. Il Presidente e' scelto fra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale con profonda
conoscenza in materia di innovazione tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico
e da esperienza di gestione di enti o strutture complesse, pubbliche o private. E' nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro anni e può
essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata
dell'incarico, e' collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di DigitPA e cura i rapporti esterni con le istituzioni e le
amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali.
3. Il Presidente, che e' responsabile dell'attività dell'Ente sotto il profilo tecnico e scientifico,
predispone il Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, che sottopone alla deliberazione del
Comitato direttivo e ne garantisce l'attuazione.
4. Il Presidente, sentito il Comitato direttivo valuta il raggiungimento degli obiettivi strategici di cui
al Piano triennale previsto dall'articolo 3, comma 1.
5. Il Presidente convoca, presiede e stabilisce l'ordine del giorno del Comitato direttivo. In caso di
urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica
nella prima seduta successiva. In caso di assenza o impedimento il Presidente e' sostituito da un vice
Presidente, nominato dal Comitato direttivo fra i suoi componenti, cui il Presidente può conferire
specifiche deleghe, senza maggiori oneri.
6. Il Presidente può delegare proprie funzioni ai componenti del Comitato direttivo di cui all'articolo
6.
7. Il Presidente presiede la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività di
cui all'articolo 80, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n.
82 del 2005.
8. Il Presidente fa parte della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica di cui
all'articolo 18, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale.
9. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Presidente si avvale di un Ufficio dirigenziale avente
competenza di supporto e di raccordo con gli altri organi. Tale ufficio svolge la propria attività
secondo le direttive impartite dal Presidente. Alle dipendenze funzionali del Presidente e' posto,
altresì, un Ufficio dirigenziale per il controllo strategico, ai sensi di quanto previsto nel decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Gli uffici dirigenziali di cui al presente comma sono compresi
nell'ambito di quelli previsti all'articolo 11 e si avvalgono del personale di cui agli articoli 12 e 13.
10. Il Presidente può avvalersi di consiglieri con funzioni di supporto tecnico o scientifico,
nell'ambito del contingente e con il trattamento economico di cui all'articolo 13, comma 2, scelti fra
magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile, avvocati dello Stato,
dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche ed equiparati, professori universitari di
ruolo, estranei all'amministrazione dotati di qualificata competenza specifica. Ove pubblici
dipendenti, detti consiglieri possono essere collocati in posizione di distacco, comando o fuori ruolo
nell'amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti.

11. Al fine di assicurare il raccordo ed il monitoraggio delle attività tecnico-scientifiche di DigitPA,
il Presidente convoca e presiede periodicamente una riunione con il Direttore Generale e i
responsabili delle Aree.

Art. 6 Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo e' composto dal Presidente e da tre membri, scelti fra persone dotate di alta e
riconosciuta competenza e professionalità tecnica e gestionale. I componenti del Comitato direttivo
sono nominati, su proposta del Ministro delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni, i suoi componenti possono essere
confermati una sola volta e ove pubblici dipendenti, sono collocati in posizione di fuori ruolo
obbligatorio nell'amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Il Comitato direttivo ha poteri di programmazione, indirizzo, controllo e regolazione dell'attività
dell'Ente. In particolare, il Comitato direttivo delibera:
a) il piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, e gli aggiornamenti annuali e ne verifica
l'attuazione avvalendosi dell'Ufficio per il controllo strategico di cui all'articolo 5, comma 8;

b) il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il rendiconto consuntivo che vengono
trasmessi al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato e al Ministero dell'economia e delle
finanze;

c) su proposta del Direttore Generale e nei limiti delle disponibilità economiche e della dotazione
organica di cui al presente decreto, le norme di organizzazione e funzionamento, di ordinamento del
personale e di amministrazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente. Tali
delibere, che non possono comunque incidere sulle competenze e sulla dotazione organica fissate ai
sensi del presente decreto, sono proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro
delegato che le adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) su proposta del Direttore Generale, il disciplinare per l'individuazione delle prestazioni per le
quali e' consentito il ristoro dei costi;

e) i pareri di cui all'articolo 3, comma 3, e le regole, gli standard e le guide tecniche di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera b).

3. Ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 7 Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori e' l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto
all'articolo 1, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Il Collegio dei revisori e' composto da tre membri, di cui due iscritti al registro dei revisori
contabili, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'incarico di Presidente e' conferito ad
un dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocato in
posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico. Uno dei componenti e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze e l'altro dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, determina i compensi spettanti. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono
rinnovabili una sola volta.
3. Il Collegio di revisori svolge tutte le altre funzioni previste dall'ordinamento. Allo stesso e'
affidato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.

Art. 8 Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, di cui all'articolo 11, comma 2, e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. L'incarico e' conferito a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale. E' responsabile dell'amministrazione dell'ente. A tale fine,
sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di DigitPA, esercita funzioni di
coordinamento delle Aree operative e delle strutture dell'ente, formula proposte agli organi di
indirizzo dell'ente, dà attuazione alle deliberazioni ed ai programmi da questi approvati ed assicura
gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attività di DigitPA in relazione alle
finalità istituzionali. Dura in carica quattro anni e può essere confermato. Se dipendente statale o
docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, e' collocato, rispettivamente, nella posizione
di fuori ruolo o di aspettativa.
2. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e può chiederne la
convocazione con specifica motivazione. Ha facoltà di intervento e proposta, senza diritto di voto.
3. Il Direttore Generale nell'assolvimento dei propri compiti e di quelli assegnatigli dal Presidente e
dal Comitato direttivo, adotta le deliberazioni necessarie, ivi compresa la proposizione di azioni e la
resistenza in giudizio. In attuazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti e delle
deliberazioni adottate dal Comitato direttivo stipula, in nome e per conto dell'ente, convenzioni,
accordi e contratti.
4. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente nella predisposizione del Piano triennale di cui
all'articolo 3, comma 1, e individua le risorse umane e finanziarie necessarie al fine.
5. Il Direttore Generale adotta i provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi
compresi i provvedimenti di selezione. Assegna le risorse umane alle strutture di DigitPA con
modalità che garantiscano ampia flessibilità nell'impiego di tali risorse.
6. Il Direttore Generale può conferire deleghe ai dirigenti mediante espressa attribuzione. Il
Direttore Generale, sentito il Presidente, conferisce gli incarichi dirigenziali e stipula i relativi
contratti; avanza proposte al Comitato direttivo sui provvedimenti organizzativi e di gestione
previsti nel presente decreto; rappresenta DigitPA nei rapporti con le organizzazioni sindacali. In
attuazione di quanto disposto all'articolo 5, comma 3, sentito il Presidente, attribuisce gli obiettivi
specifici ai singoli dirigenti per la valutazione delle prestazioni; fornisce supporto agli organi di
indirizzo; coordina l'attività di comunicazione esterna ed interna in riferimento alle finalità ed ai
compiti delle Aree e degli Uffici.

7. Alle dipendenze del Direttore Generale opera l'Area «Organizzazione, risorse umane e
funzionamento».
8. Il Direttore Generale e' titolare dell'unico centro di responsabilità amministrativa e predispone il
bilancio di previsione e le variazioni di bilancio nonche' il rendiconto consuntivo annuale ed
esercita le funzioni ad esso attribuite dal Regolamento per la gestione delle risorse economiche e
finanziarie dell'Ente.

Art. 9 Incompatibilità

1. Le cariche di Presidente, Direttore Generale e componente del Comitato direttivo sono
incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed
europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e
di componente delle relative giunte.
2. Il Presidente e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire incarichi di
responsabile delle strutture organizzative dell'Ente ovvero di componente di commissioni di
concorso per il reclutamento di personale dell'Ente medesimo.
3. Il Presidente, il Direttore Generale e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire il
ruolo di amministratore o dipendente di qualsiasi società. Ferme restando le norme sulle
incompatibilità previste dalla disciplina del pubblico impiego, la carica di Direttore Generale e'
incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale.

Art. 10 Indennità e compensi

1. Le indennità di carica del Presidente e del Direttore Generale sono determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. In sede di prima attuazione sono confermate le indennità percepite.
2. Ai tre componenti del Comitato direttivo spetta un'indennità di importo pari al settanta per cento
dell'indennità del Presidente.

Capo III Organizzazione di DigitPA e ordinamento del personale e di contabilità

Art. 11 Organizzazione di DigitPA

1. DigitPA, nel definire l'assetto della sua struttura organizzativa, in applicazione dei principi
stabiliti dalle norme generali sul funzionamento e organizzazione della pubblica amministrazione,
distingue i compiti di indirizzo, di supervisione tecnico-operativa e di verifica dei risultati, riservati
al Presidente ed al Comitato direttivo, dalle attività amministrative, finanziarie e contabili, riservate
al Direttore Generale.

2. L'organizzazione di DigitPA, deliberata dal Comitato direttivo ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
lettera c), definita nel rispetto della dotazione organica stabilita ai sensi del presente decreto,
prevede l'ufficio di livello dirigenziale generale del Direttore generale e, oltre alle due strutture di
livello dirigenziale non generale, poste alle dipendenze del Presidente, di cui all'articolo 5, comma
9, e dell'area, di livello dirigenziale non generale, posta alle dipendenze del Direttore Generale, di
cui all'articolo 8, comma 7, sedici uffici dirigenziali, di livello dirigenziale non generale, di cui sei
definiti «aree operative» organizzate in relazione alle missioni affidate all'ente stesso.


Art. 12 Dotazione organica

1. La dotazione organica e' determinata nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del
presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, la dotazione organica di DigitPA può essere rideterminata, nei limiti delle disponibilità
economiche e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di organici e di
assunzioni di personale, a seguito dell'approvazione del Piano triennale di cui all'articolo 3, comma
1.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA può avvalersi, nei limiti della
dotazione organica e della disponibilità economica esistente, di personale in posizione di comando,
distacco o fuori ruolo in misura non superiore ad un terzo della dotazione organica.


Art. 13 Contingente di personale con contratti di lavoro flessibile

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA può ricorrere, nei limiti della
disponibilità economica esistente, alla stipula di contratti di lavoro flessibile per un numero non
superiore a trenta unità. In sede di prima attuazione, nel limite temporale di cui all'articolo 16,
comma 3, il numero massimo del personale di cui al presente comma e' fissato nel limite di dieci
unità.
2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati, in misura non superiore a dieci, con esperti
nelle materie di competenza dell'Ente, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001. Il trattamento economico degli esperti, stabilito in tre fasce retributive definite da
apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato direttivo, e' determinato in
relazione alla professionalità posseduta e alle funzioni che si intendono conferire.
3. I restanti venti contratti di lavoro di cui al comma 1 sono stipulati nel rispetto dell'articolo 36 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Il Piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali determinano il fabbisogno complessivo di
personale da utilizzare per gli obiettivi in esso individuati, nei limiti di quanto previsto nella tabella
A e successive modifiche e delle disponibilità economiche esistenti.
5. Per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica l'Ente può, altresì, avvalersi di
collaborazioni coordinate e continuative nonche' di incarichi di studio e consulenza, ai sensi
dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 14 Norme sul personale

1. L'assunzione del personale di ruolo avviene mediante procedure selettive nel rispetto degli
articoli 35 e 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Allo stesso personale si applica
quanto previsto all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale
assunto ai sensi del presente comma e' iscritto, ai fini previdenziali all'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
2. I dipendenti dell'Ente conformano la propria condotta ai codici di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro.

Art. 15 Regolamento di contabilità

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, il regolamento di contabilità di DigitPA.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, si applicano le norme transitorie di cui al

Capo IV Disposizioni transitorie in materia di personale e di ordinamento delle risorse economiche e finanziarie

Art. 16 Disciplina transitoria in materia di personale

1. I dipendenti già assunti con contratto a tempo indeterminato transitano direttamente nel ruolo
dell'Ente sulla base dell'equiparazione di cui alla Tabella B, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. Il personale non dirigenziale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il CNIPA alla
data di entrata in vigore del presente decreto, può presentare domanda per l'immissione nel ruolo di
DigitPA; la predetta immissione avviene nei limiti delle posizioni di cui alla Tabella A e con le
modalità definite con apposite disposizioni deliberate dal Comitato direttivo, su proposta del
Direttore Generale e con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche degli Enti di
provenienza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
3. In via transitoria, fino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
di riferimento e comunque non oltre la durata del contratto individuale in essere, il personale, anche
con qualifica dirigenziale, in servizio presso l'Ente alla data di entrata in vigore del presente decreto
con contratto a tempo indeterminato o determinato o in posizione di comando, distacco o fuori
ruolo, mantiene il trattamento economico in godimento. Continua ad applicarsi l'articolo 6 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609.

4. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' iscritto
all'INPDAP, fatta salva la facoltà, da esercitare entro sei mesi dalla medesima data, di optare per il
mantenimento del diverso regime previdenziale in essere.
5. In sede di prima applicazione e fino alle delibere del Comitato direttivo, e comunque fino ad un
massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, permane l'attuale
struttura organizzativa del CNIPA.
6. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità di DigitPA, nelle more dell'espletamento delle
procedure concorsuali e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono essere conferiti incarichi dirigenziali, nei limiti dei posti previsti nella
dotazione organica, con contratti di lavoro a tempo determinato.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede alla
costituzione dei nuovi organi.

Art. 17 Contabilità speciale

1. L'Ente provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e delle spese per
la realizzazione di programmi, progetti ad esso affidati, nonche' di specifiche finalità previste per
legge, avvalendosi di una contabilità speciale. 2. La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo
consuntivo della Corte dei conti.

Art. 18 Entrate

1. Le entrate dell'Ente, iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite:
a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per
l'esecuzione di specifiche iniziative;
c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a
programmi e progetti;
d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno o di know-how;
f) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività o prevista dall'ordinamento;
g) dall'avanzo presunto dell'esercizio precedente;
h) entrate per partite di giro.

2. DigitPA destina una quota delle risorse di cui al comma 1, lettere a), b), c), f), g) ed h) al
finanziamento delle assunzioni di personale ai fini della copertura dei posti in dotazione organica.
3. Nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, per
l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 3, DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti,
nell'ambito delle risorse ordinariamente destinate all'innovazione tecnologica, un contributo
forfetario per spese di funzionamento secondo un importo determinato, in misura fissa ovvero
compresa tra un minimo e un massimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in percentuale sul valore del
contratto sottoscritto.


Art. 19 Eccedenze di bilancio

1. All'Ente si applicano, ove non diversamente disposto e per quanto compatibili con il presente
decreto, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno
2007, n. 110. I termini: «Collegio» o: «Collegio del CNIPA» presenti nel citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 110 del 2007 sono sostituiti da: «Comitato direttivo». I
termini: «CNIPA», «Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione», «Centro»
sono sostituiti con: «DigitPA».
2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno
2007, n. 110:
a) articolo 12, comma 4;

b) articolo 29, comma 2;

c) articolo 30;

d) articolo 38, comma 8.

3. Qualora l'avanzo di esercizio di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° giugno 2007, n. 110, al netto delle somme vincolate, nonche' di quelle di cui al comma 5
del medesimo articolo e di cui all'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto n. 110 del 2007,
superi del dieci per cento l'importo della spesa sostenuta per il funzionamento, come risultante dal
rendiconto finanziario, il Comitato direttivo delibera di versare l'eccedenza in entrata del bilancio
dello Stato.


Art. 20 Attività commerciale

1. L'attività commerciale, svolta nel contesto delle funzioni istituzionali dell'ente, e' contabilizzata,
ai fini fiscali, in forma separata, secondo i principi dell'ordinamento giuridico. Le relative risultanze
sono evidenziate nella nota integrativa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110.


Capo V Disposizioni finali


Art. 21 Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi

1. Su proposta del Direttore Generale, con delibera del Comitato direttivo, sono disciplinati i diritti
derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento
delle attività istituzionali in base alla normativa vigente.
2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresì definiti le modalità ed i criteri di
riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.


Art. 22 Trasferimento delle funzioni

1. La funzione di coordinamento, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente
riveduto, dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni, e' trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al
Ministro delegato.
2. La funzione di curare, nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
nell'ambito della pubblica amministrazione, i rapporti con gli organi delle Comunità europee e
partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, e' trasferita al Presidente del Consiglio dei
Ministri o al Ministro delegato.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato trasmette al Parlamento, entro il 31
maggio di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attività svolta nell'anno precedente e dello
stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di
utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici.
4. Le funzioni del CNIPA sono trasferite a DigitPA, secondo quanto disposto dal presente decreto.

Art. 23 Norma di salvaguardia

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatti salvi, fino alla loro naturale
scadenza, i contratti e le convenzioni stipulati dalle pubbliche amministrazioni con il CNIPA.

Art. 24 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 17 del decreto legislativo n. 39 del 1993 sono abrogati;
b) all'articolo 10, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, modificato
dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, l'ultimo periodo e' soppresso;
c) ad eccezione dell'articolo 6, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994,
n. 609, recante regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, e' abrogato.
2. La denominazione: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» ovunque
presente nella vigente normativa e' sostituita dalla seguente: «DigitPA».