Omissione di atti d’ufficio - Silenzio della Pubblica Amministrazione omissione di atti d’ufficio
14 Dicembre 2009 - Omissione di atti d’ufficio - Silenzio della Pubblica Amministrazione omissione di atti d’ufficio - risposta ad una formale richiesta di una cittadina - silenzio della Pubblica Amministrazione - è irrilevante che il legale della richiedente, “aliunde” e per altra via, abbia ottenuto la notizi Corte di Cassazione pen., Sez. VI, Sentenza 2 aprile 2009, n. 14466
>omissione di atti d’ufficio - risposta ad una formale richiesta di una cittadina - silenzio della Pubblica Amministrazione - è irrilevante che il legale della richiedente, “aliunde” e per altra via, abbia ottenuto la notizi Corte di Cassazione pen., Sez. VI, Sentenza 2 aprile 2009, n. 14466Corte di Cassazione pen., Sez. VI, Sentenza 2 aprile 2009, n. 14466
Considerato in fatto e in diritto
§1) la sentenza di condanna del Tribunale di Marsala.
Con sentenza 18 gennaio 2005 del Tribunale di Marsala A.S., ingegnere, è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 328 c.p., perché, in qualità di funzionario responsabile del settore dei servizi tecnici del Comune di Castelvetrano, in ordine alla formale richiesta di G.C., destinataria di provvedimento di espropriazione, di avere conoscenza dell'atto di cessione, al Comune di Castelvetrano, da parte della Regione Siciliana, di aree destinate alla realizzazione di un parcheggio, nonché dei verbali di consistenza delle stesse, non compiva, nei trenta giorni, l'atto del suo ufficio, ovvero non rispondeva per esporre le ragioni del ritardo, a fronte di una specifica richiesta inoltrata in data 13.04.2000, ed ulteriore sollecito e richiesta (pervenuta al protocollo del suo ufficio in data 7.07.2000), nonché della nota prot. 17948 del 13.06.2000 con la quale veniva fissata la competenza del suo ufficio, in merito all'istanza stessa. In Castelvetrano fino al giugno 2002.
Il primo giudice fondava il giudizio di penale responsabilità sulle risultanze delle dichiarazioni rese dalla G.C. e dalla documentazione acquisita, relativa alla vicenda della mancata retrocessione dell'area, sita in Marinella di Selinunte (censita alle partt. 428, 429 e 430 del fg. 176 C.t. di Castelvetrano, già di proprietà della donna), in precedenza espropriatale dalla Regione Siciliana per la realizzazione di opere pubbliche e, successivamente, destinata dal Comune di Castelvetrano, secondo le previsioni del nuovo P.R.G., alla realizzazione di un parcheggio pubblico.
La sentenza di I grado ha desunto la dimostrazione dell'omissione da parte dell'imputato, funzionario competente in quanto dirigente dei servizi tecnici del Comune, dell'atto d'ufficio, consistente nella risposta alla richiesta, avanzata dalla G.C. in data 3.07.2000, di rilascio di copia dell'atto di cessione in comodato dell'area al Comune di Castelvetrano e dei verbali di consistenza delle aree, utilizzate o meno, per la realizzazione del parcheggio, richiesta da intendersi quale diffida ad adempiere e costituzione in mora, stante l'infruttuosità della precedente istanza del 13.04.2000.
§2) le argomentazioni della sentenza di condanna della Corte di appello di Palermo.
Su appello dello A.S. la Corte di appello con sentenza ha confermato integralmente la decisione del Tribunale, rigettando i punti di criticità ed invalidità dedotti nell'atto di gravame predetto.
In particolare, sul punto dell’interesse della G.C..
La Corte distrettuale:
a) ha ribadito l'interesse, giuridicamente qualificato, della G.C., ad avere conoscenza dello stato di fatto e legale dell'area che avrebbe potuto ritornare nella sua proprietà, ed, in ogni caso, delle modalità del suo utilizzo, totale e parziale, da parte del Comune, nonché del titolo che assisteva la sua destinazione materiale;
b) ha precisato che tali informazioni avrebbero consentito alla donna di valutare l'opportunità di intraprendere nuove iniziative legali, per ottenere il risarcimento dei danni, oppure accedere alla retrocessione, oppure ancora di rinunciare, “re cognita”, ad ogni azione;
c) ha stabilito la regolarità dell'iter procedimentale seguito dalla G.C. per accedere ai documenti richiesti.
Quanto alla competenza a provvedere dell'ing. A.S., la Corte ha argomentato rilevando:
1) che la seconda delle istanze, quella del 3.07.2000, che formalmente costituiva in mora il Comune destinatario, risulta essere stata assegnata al settore diretto dall'imputato il 7.07.2000, come da timbro di assegnazione pratica apposto sulla stessa e quindi con conseguente obbligo di rendere una qualunque risposta;
2) che soltanto l'imputato poteva rimettere copia di detti verbali e soltanto lui era a completa conoscenza delle vicende, quanto meno concrete, di fatto, riguardanti il terreno destinato a parcheggio pubblico: da ciò la prova incontrovertibile nella nota del 3.02.1999 inviata all'Assessorato regionale LL.PP. a sua firma, con la quale egli (in data antecedente la ricezione delle due richieste della G.C. del 13.4.2000 e del 3.07.2000), aveva relazionato in merito ai lavori pubblici effettuati sull'area, la sua destinazione urbanistica, l'approvazione del progetto di sistemazione definitiva dell'area a parcheggio, le fonti di finanziamento, l'avvenuta concessione in appalto, l'utilità pubblica dell’opera, la richiesta di trasferimento in proprietà al Comune, quale alternativa alla prospettata attivazione della procedura di esproprio;
3) che la nota 3 febbraio 1999 offre la dimostrazione documentale del possesso in capo all'imputato di tutte le informazioni necessarie e sufficienti per esaudire la legittima richiesta della G.C. e per trasmetterle la relativa documentazione nella disponibilità del settore amministrativo da lui diretto, considerato che nessuna delle altre ripartizioni aveva successivamente curato la pratica relativa al terreno “de quo” e poteva quindi intervenire per riscontrare la richiesta dell'istante;
4) che la responsabilità dello A.S. non si basa sulla declinazione della competenza da parte degli altri dirigenti, ma trova fondamento nella documentazione agli atti nella sua disponibilità, nei suoi precedenti comportamenti, oltre che nella ripartizione dei compiti interni all'amministrazione di appartenenza;
5) che la nota in atti dell'ing. T., che, come dirigente del neo istituito settore opere pubbliche del medesimo Comune, si rivolgeva all'ing. A.S. nella qualità di dirigente del settore servizi tecnici, dimostra ulteriormente che l'imputato ha volontariamente omesso di dare anche un benché minimo cenno di risposta alla richiesta, con costituzione in mora proveniente da G.C. Giuseppa, nonostante egli fosse il detentore del fascicolo relativo alle opere in corso di realizzazione, essendosi invece limitato, a suo piacimento, e dopo comunque due mesi e dieci giorni, ossia il 13 settembre 2000, a rimettere gli atti all'ing. T., senza nemmeno informarlo dell'esposto rimasto inevaso;
6) che qualsiasi convincimento dello A.S., in ordine alla propria incompetenza avrebbe richiesto una sua esternazione all'interessata e, comunque, non lo avrebbe esentato da responsabilità penale, traducendosi in un errore di diritto, riguardante la distribuzione delle competenze, fissata da norma extrapenale integrativa di quella penale.
§3) il ricorso dell'ing. A.S. e la decisione di questa Corte.
Con un unico motivo di impugnazione la difesa dell'imputato deduce vizio di motivazione nonché violazione di legge con riferimento agli artt. 521-522 C.P.P. e 328 Cod. Pen..
Secondo il ricorrente vi sarebbe una illegittimità delle conclusioni raggiunte rispetto alle premesse valutate ed una incongruenza dell'apparato valutativo con riferimento:
a) all'affermato interesse della ricorrente tenuto conto che l'area (pag. 8 motivi) si trovava ancora nella disponibilità dell'Ente regionale: circostanza questa che renderebbe “strumentale e non seria” la richiesta della G.C.;
b) alle deduzioni di responsabilità della Corte distrettuale fondate sulla esistenza di un procedimento espropriativo “mai intrapreso dall'Ente comunale e quindi sviluppate in violazione delle regole di cui al combinato disposto degli artt. 521 e 522 C.P.P. tenuto conto che la richiesta aveva ad oggetto gli atti di un inesistente procedimento espropriativo (pag. 9) e non la situazione fattuale dell'area e la decisione di condanna è stata resa in relazione ad una violazione diversa rispetto a quella contestata;
c) alla asserita competenza dell'ing. A.S., argomentata in modo incongruo e contraddittorio (pag. 10 ricorso) tenuto conto che la richiesta aveva a riferimento l'acquisizione di notizie relative alla situazione giuridica e non fattuale dell'area;
d) alla circostanza che il legale della richiedente aveva ottenuto dal Settore patrimonio la notizia dell'inesistenza di procedimenti espropriativi nell'area de quo;
e) al fatto che la contestazione non riguardava l'omesso rilascio della documentazione inerente la situazione fattuale dell'area.
Il motivo nelle sue plurime articolazioni è infondato ed il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della pretesa violazione ex art. 521 e 522 C.P.P. formalmente dedotta in questa sede (doglianze sub b e sub e del paragrafo 3) e priva di concreta giustificazione.
In termini va subito precisato che la regola di base, al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione, è quella che impone di aver riguardo alla contestazione sostanziale, la quale consente di escludere le dette nullità ogniqualvolta il prevenuto, come nella specie, abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento sui quali l'accusa è stata formulata e sviluppata.
Inoltre, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto, non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione. (Cass. Penale sez. III, 27/2/2008 Rv. 239866, Fontanesi Massime precedenti Conformi: N. 41663 del 2005 Rv. 232423 N. 10103 del 2007 Rv. 236099 N. 34789 del 2007 Rv. 237415 N. 45993 del 2007 Rv. 23932).
Se quindi il “fatto” va definito come l'accadimento di ordine naturale, dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, la violazione del principio di correlazione si realizza e si manifesta solo attraverso un'alterazione consistente ed una trasformazione radicale della fattispecie concreta, nei suoi elementi essenziali, che non consenta di rinvenire un nucleo comune, identificativo della condotta, con il risultato di un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, tra il fatto contestato e quello accertato, capace di creare un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte del quale si verifica un pregiudizio, concreto e reale, dei diritti della difesa (Cass. Penale sez. II, 45993/2007 Rv. 239320, imputato Cuccia).
Orbene, nulla di tutto ciò si è verificato nell'odierna vicenda nella quale la condotta della difesa è stata molto attenta alle dinamiche processuali, ed ha approntato ogni possibile schema di contenimento dell'imputazione ex art. 328.2 Cod. Pen. nel suo più ampio e sostanziale sviluppo.
Tanto premesso, con riferimento all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 328 Cod. Pen. va ricordato;
- che l'azione tipica di tale delitto è integrata dal mancato compimento di un atto dell'ufficio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ovvero dalla mancata esposizione delle ragioni del ritardo, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi ha interesse, con la conseguenza che il reato, omissivo proprio e a consumazione istantanea, si intende perfezionato con la scadenza del predetto termine (Cass. Penale sez. VI, 27044/2008 Rv. 240979 Masda);
- che la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde il dovere di rispondere o di attivarsi, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto che abbia interesse al compimento dell'atto;
- che tale interesse non si identifica con quello generale al buon andamento della P.A., che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo a una situazione giuridica soggettiva su cui il provvedimento è destinato direttamente a incidere (Cass. Penale sez. VI, 21735/2008, Rv. 239934, Vitellaro).
In adesione di tali regole, bene e correttamente i giudici di merito hanno in concreto ravvisato l'interesse della G.C. all'accesso agli atti del Comune, concernenti la procedura di mancata retrocessione dell'area sita in Marinella di Selinunte di Castelvetrano, già di proprietà della donna, in precedenza espropriatale dalla Regione Siciliana per la realizzazione di opere pubbliche e, successivamente, destinata dal Comune di Castelvetrano secondo le previsioni del nuovo P.R.G. alla realizzazione di un parcheggio pubblico.
Ed altrettanto correttamente tale interesse è stato precisato dalla Corte distrettuale nella disponibilità delle informazioni che avrebbero consentito alla richiedente-interpellante di valutare l'opportunità di intraprendere nuove iniziative legali, per ottenere il risarcimento dei danni, oppure accedere alla retrocessione, oppure anche di rinunciare definitivamente, però “re cognita”, ad ogni azione.
Da ciò la derivata ineccepibile asserzione che il provvedimento richiesto, per le informazioni tecniche e giuridiche che comportava, era destinato direttamente ad incidere su di una precisa situazione giuridica soggettiva, facente capo alla persona richiedente ex art. 328.2 Cod. Pen.. Si è quindi ben lontani dalla “non serietà e strumentalità della richiesta” nei termini sostenuti in fatto dal ricorrente (doglianza punto sub a §.3) e impropriamente proposti al vaglio del giudice di legittimità.
Quanto al tenore della richiesta della G.C., che - secondo il ricorrente - avrebbe fatto riferimento, non alla situazione fattuale dell'area, ma ad un inesistente procedimento amministrativo (doglianza punto sub b e sub e del paragrafo 3), vi è sul punto una logica motivazione dei giudici di merito, qui osservandosi che, quand'anche ciò rispondesse al vero, a maggior ragione resta ingiustificato il silenzio omissivo del pubblico ufficiale, perché, nell'economia del delitto di cui all'art. 328.2 Cod. Pen., una volta individuato l'interesse qualificato alla conoscenza da parte del richiedente, anche la “risposta negativa” dell'Ufficio adito, in termini di indisponibilità, oppure di parziale disponibilità della documentazione richiesta, fa parte del contenuto dell'atto dovuto al cittadino, il quale, sull'informazione negativa, può organizzare, appunto “re cognita”, la sua strategia di tutela, oppure rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa sua pretesa.
Inoltre va precisato che, in tale quadro omissivo, è irrilevante che il legale della richiedente, “aliunde” e per altra via, abbia ottenuto la notizia della inesistenza di procedimenti espropriativi nell'area di interesse della G.C., posto che la norma, pur posta a tutela del privato, è strutturata in modo da impedire sacche di indebita inerzia nel compimento di atti dovuti, ed anche nella spiegazione ed esposizione (da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio) al richiedente delle ragioni del ritardo verificatosi.
In conclusione si versa nella specie, all'evidenza, in un quadro argomentativo (cfr. supra: §.1 e §.2 punti da 1 a 6) nel quale i giudici di merito, di primo e secondo grado, nella loro motivazione, hanno fornito l'esigibile giustificazione razionale delle conclusioni assunte, nel rispetto delle regole che nel nostro sistema disciplinano la valutazione della prova, con conseguente rigetto delle doglianze sul punto.
Il ricorso risulta pertanto infondato e la parte proponente va condannata ex art. 616 C.P.P. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.