Pubblica amministrazione - contratti - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 21010 del 23/08/2018
Enti locali – Procedimento di assunzione degli impegni di spesa ex art. 23 del d.l. n. 66 del 1989 – Clausola convenzionale che subordina il pagamento del compenso professionale all’erogazione di un finanziamento – Deroga – Esclusione – Fondamento – Conseguenze - Fattispecie.
Il contratto d'opera professionale stipulato da un Comune, nel quale sia inserita una clausola (c.d. di copertura finanziaria) che subordina il pagamento del compenso al professionista al finanziamento dei lavori da progettare, non si sottrae alla normativa in materia di assunzione di impegni di spesa degli enti locali, attesa l'inderogabilità delle modalità procedimentali imposte dalla norma di cui all'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989, desumibile sia dalla "ratio" (intesa alla consapevole assunzione da parte degli enti locali degli impegni di spesa) che dalla rilevanza di ordine pubblico di tale norma (diretta a garantire la correttezza nella gestione amministrativa, il contenimento della spesa pubblica e l'equilibrio economico- finanziario degli enti locali), sicchè, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del Comune per l'attività professionale svolta in esecuzione di un contratto, con clausola di copertura finanziaria, stipulato senza l'osservanza del procedimento ex art. 23 del d.l. cit., in quanto tale contratto non era nullo, bensì valido ed efficace nei confronti degli amministratori che avevano assunto l'impegno).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 21010 del 23/08/2018